Art. 19.
(Decreto di fissazione dell'udienza).

      1. In materia di fissazione dell'udienza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che l'udienza sia fissata con decreto, il quale deve sempre contenere:

          a) l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio;

          b) una pronuncia, succintamente motivata, sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste dalle parti o disponibili d'ufficio;

          c) l'invito alle parti, ove appaia opportuno ai fini dell'interrogatorio libero o del tentativo di conciliazione, a comparire personalmente all'udienza;

          d) l'autorizzazione o l'invito, ove appaia opportuno, a depositare brevi memorie conclusionali prima dell'udienza, eventualmente indicando le questioni che necessitano di trattazione;

          e) eventuali provvedimenti volti alla regolarizzazione della costituzione delle parti, alla integrazione del contraddittorio, alla chiamata in causa di terzi, alla rinnovazione della notificazione della citazione, disponendo un adeguato differimento dell'udienza ove necessario per

 

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consentire il pieno contraddittorio anche con i terzi.